Nodo Smistamento Ordini – Facciamo un pò di chiarezza

Carissimi amici,

come al solito siamo qui a rincorrere le disposizioni governative che interessano direttamente o indirettamente il settore dei Centri Acustici poiché, come ben sappiamo, ogni Legge e Decreto si presta a dubbi e interpretazioni, così come è avvenuto per le detrazioni fiscali legate al Sistema della Tessera Sanitaria, chiarite nel mio precedente articolo “Chiarimenti Fiscali 2020”.

L’approfondimento questa volta riguarda il Nodo Smistamento Ordini (NSO) che tutto cambia perché nulla cambi.

Tutto nasce dal DM 7 dicembre 2018, poi modificato con il DM 27 dicembre 2019.

  1. Il primo Decreto introduce Norme e Regolamenti che disciplinano la trasmissione dei documenti, cioè degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte dei Clienti ai Fornitori.
  2. Il secondo Decreto sancisce la decorrenza di applicazione delle norme.

Il primo punto da chiarire è chi sono gli attori e come devono adeguarsi a queste Norme, ovvero chi sono i Clienti che ordinano e chi sono i Fornitori che forniscono beni e servizi

I Clienti in questo caso sono le PA, cioè le Pubbliche Amministrazioni e quindi, nel nostro caso, le ASL.

I Fornitori sono i Centri Acustici, che in questo caso forniscono gli apparecchi acustici, i relativi accessori e la propria competenza nella riabilitazione audio protesica e che, con l’emissione delle Fatture Elettroniche, richiedono la conseguente liquidazione.

Il primo dubbio, già sollevato dall’Associazione ANA (CIRC. ANA 4/2020), riguarda il campo di applicazione della norma, resta tuttora fortemente dubbio il fatto che essa si applichi anche ai Centri Acustici, dal momento che essi non forniscono beni o servizi a seguito di un “ordine” da parte dell’ASL, ma assistenza protesica ai sensi del D.M. 332/99 secondo uno specifico protocollo (diagnosi, prescrizione, autorizzazione, consegna, collaudo).

Purtroppo le varie Asl procedono in ordine sparso su tutto il Territorio Nazionale e si spingono alla libera interpretazione, per cui tralasciamo per un momento il fatto che a tale norma i Centri Acustici si debbano o meno adeguare e diamo per scontato che debbano adeguarsi.

Anche perché il tempo dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia, auspicati dall’ANA, arriva sempre dopo, mentre noi ADESSO dobbiamo sapere.

Cerchiamo quindi di essere pratici e andiamo alle certezze.

Il Centro Acustico deve accreditarsi come Fornitore dell’Asl come indicato sul sito del Ministero e dell’Economia e delle Finanze.

Molti Centri Acustici sono già stati invitati ad adeguarsi alla normativa attraverso comunicazioni dirette da parte delle varie ASL, a partire già da luglio 2019 in previsione di un decreto la cui applicazione era prevista per il 1° ottobre 2019 e solo a fine anno prorogata con il DM del 27 dicembre 2019.

Alcune ASL hanno inviato delle comunicazioni di richiesta specifiche ai vari Centri Acustici, invitando loro alla compilazione di un modulo predisposto direttamente dall’ASL, come ad esempio la ASST di LODI con comunicazione del luglio 2019 attraverso il modulo di invio.

Altre ASL hanno richiesto il codice con comunicazioni e strumenti meno precisi e performanti o addirittura non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo lasciando i Centri Acustici del tutto ignari della necessità di doversi accreditare per poter procedere alla fatturazione delle forniture sociali.

Cosa può fare il Centro Acustico per mettersi in norma e non avere problemi di impagati più o meno legittimi da parte delle ASL?

Deve comunicare il proprio indirizzo PEC alle Asl di riferimento, secondo le modalità da queste previste, per cui se avete ricevuto comunicazioni in tal senso dovete ottemperare a quanto richiesto.

Se non avete ricevuto tali comunicazioni il nostro consiglio è di contattare le ASL per conoscere le modalità di registrazione come fornitori al fine di non trovarvi impreparati o peggio con fatture non pagate.

Per il resto come dicevamo in apertura “tutto cambia perché nulla cambi”, ovvero una volta che vi sarete registrati al NSO il processo di fatturazione elettronica resterà lo stesso di sempre con le stesse modalità e procedure che avete seguito fino ad oggi.

Un ultimo chiarimento sulla legittimità di non liquidare ADESSO le fatture, come indicato nel DM 27 dicembre 2019: “ A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto dal comma 3.”

Spero di esservi stato di aiuto e se necessitate di ulteriori chiarimenti non esitate a chiamarmi.

Un caro saluto

Massimo Lanotte

+39 338 9885104

Sistema Tessera Sanitaria – Chiarimenti

Carissimi amici,

in questi primi giorni di Gennaio, a ridosso dell’applicazione della Legge di Bilancio 2020 Legge n. 160 del 27/12/2019 entrata in vigore dal 1/1/2020 e pubblicata sulla GU n.304 del 30/12/2019, molti Imprenditori di Centri Acustici mi hanno chiesto chiarimenti su due principali dubbi che in questo momento stanno circolando sui social e non solo.

I dubbi riguardano:

  1. La possibilità di detrarre, da parte dei vostri clienti, una spesa sostenuta a fronte di acquisto di apparecchi acustici e pile anche se pagata in contanti.
  2. L’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei Centri Acustici al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in relazione al Decreto del 22 novembre 2019.

CHIARIMENTI

  1. Sul primo quesito faremo riferimento alla su citata Legge n.160 agli articoli 679 e 680. Le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi acustici marcati CE possono essere tranquillamente detratte dal cliente anche se il pagamento non è tracciabile e quindi regolato in contanti. In particolare nel limite dei 3.000 euro attuali e 2.000 euro dal 1/7/2020. Si precisa comunque che sul documento che attesta la vendita, deve essere riportato ovviamente il Codice fiscale del cliente e che l’apparecchio acustico è marcato CE. Inoltre anche le spese per le pile degli apparecchi sono detraibili come riportato dalla Circolare 7/2017 a pag.33.
  2. Per quanto riguarda invece la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i Centri Acustici sono inquadrati come Fornitori di Beni e Servizi e non come Strutture Sanitarie Accreditate (D.Lgs. 175 del 2014) quesito posto dall’ ANA all’Agenzia delle Entrate e riportato di seguito nei riferimenti. Su questo punto si precisa che questa indicazione vale per le prestazioni erogate dal Centro Acustico e NON dall’Audioprotesista in regime di totale autonomia.

Nei riferimenti riportiamo le fonti a supporto dei chiarimenti su riportati.

Un cordiale saluto.

Massimo Lanotte

Riferimenti

Scontrino o Documento Commerciale?

Carissimi amici,

Come sapete dal 1 gennaio 2020 tutti i contribuenti (anche chi ha un volume d’affari inferiore a 400.000 euro o in regime forfettario o di vantaggio) hanno l’obbligo del Registratore Telematico.

In pratica dovranno essere trasmessi, a fine giornata e in modo telematico, i corrispettivi di cassa da parte del Centro Acustico.

Ma ecco le principali novità per il Centro Acustico:

  • Connessione a internet del RT (Registratore Telematico)
  • Trasmissione entro 12 giorni dei corrispettivi giornalieri
  • Eliminazione del registro cartaceo dei corrispettivi
  • Stampa del Documento Commerciale
  • Trasmissione automatica allo SDI dei documenti commerciali
  • Obbligo di manutenzione ogni due anni.
  • Concessione di un credito di imposta del 50% del costo, massimo di 250 euro, per ogni RT acquistato.

Mi corre l’obbligo, però,  di fare un pò di chiarezza fornendoti alcune informazioni che possono esserti utili a perseguire, da parte mia, il tuo ESCLUSIVO INTERESSE.

Il Centro Acustico non ha l’obbligo di avere o introdurre il Registratore di Cassa se le sue vendite vengono formalizzate con la FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Di per sè, la Fatturazione Elettronica assolve, per sua caratteristica, la trasmissione del venduto all’Agenzia delle Entrate.

La Fattura Elettronica è un documento fiscale. Il Documento Commerciale prodotto dal RT vale come garanzia di acquisto e non ha valore fiscale. 

Per cui puoi evitarti i costi di acquisto, di manutenzione, di gestione e di adeguamento del tuo REGISTRATORE TELEMATICO.

Ma l’obiezione che sorge spontanea è che senza il RT devo fare la fattura anche per quanto riguarda la vendita dei prodotti da banco ( pile, accessori, materiale per pulizia, ecc.) e sappiamo benissimo che i tempi di emissione della fattura sono più lunghi dei tempi di emissione dello scontrino.

VERO.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una semplificazione sulla Fatturazione Elettronica che Audilan ha prontamente colto.

Per gli importi inferiori a 400 euro, la fattura elettronica si semplifica in quanto se trattasi di cliente occasionale o cliente acquisito, la procedura automaticamente ti propone la fattura semplificata, dove, con pochi click, confermi, stampi e trasmetti allo SDI con un solo click.

Infatti la semplificazione introdotta sta nel fatto che i dati obbligatori del cliente sono solo il codice fiscale il nome e il cognome.

FANTASTICO, in questo modo posso evitare il RT e quanto ne consegue.

Ma rispondiamo a chi non ha Audilan o a chi ha fatto scelte diverse.

  1. Come sapete molti Centri Acustici sono dotati di registratore di cassa e, con le nuove disposizioni, si sono affrettati ad adeguarlo.
  2. Altri non sono riusciti ad adeguarlo entro la scadenza del 1/1/2019.

Vediamo singolarmente i due casi.

PRIMO CASO: In questo caso la scelta è fatta, mantieni i costi che avevi già o li hai incrementati. Ricordati comunque che in questo caso le vendite fuori dal tuo negozio non possono essere più supportate dalle ricevute fiscali, ma puoi utilizzare l’applicazione web dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, se hai il collegamento internet, o registrarle su un supporto digitale e trasmetterle successivamente ( hai tempo 12 giorni ). Se non sei dotato di stampante in quel momento puoi inviarla al cliente utilizzando un canale telematico, previo consenso scritto da parte del cliente. Questo vale comunque per tutti quelli che decidono di adottare il “Documento Commerciale” prodotto dal RT.

SECONDO CASO: In questo caso anche chi ha un volume d’affari inferiore a 400.000 euro non può più utilizzare le ricevute fiscali. Dal 1/1/2020 deve trasmettere i corrispettivi mensili con il RT.  Ma è stata introdotta una flessibilità all’adeguamento di 6 mesi. In questo caso fino al 30/6/2020 il Centro Acustico può continuare con il vecchio registratore di cassa, consegnando al cliente lo scontrino tradizionale e registrando giornalmente i corrispettivi cartacei, ma rimane l’obbligo della trasmissione mensile dei corrispettivi attraverso la procedura web messa a disposizione dell’agenzia delle Entrate. Questo obbligo di trasmissione può farlo entro il mese successivo a quello di competenza o, durante il periodo di moratoria, entro 12 giorni dopo il 30/6/2020. 

Per quanto riguarda invece la LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, torneremo sull’argomento quando saranno rese note le norme attuative di partecipazione.

Un cordiale saluto e a presto per il prossimo nostro aggiornamento.

Riferimenti

Guida allo scontrino elettronico

Video Documento Commerciale

Registratore di cassa: in soffitta?

Carissimi amici,

siamo alle solite nel campo dell’incertezza.

Come sapete dal 1 di gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo del registratore telematico.

In pratica dovranno essere trasmessi, a fine giornata e in modo telematico, i corrispettivi di cassa da parte dell’esercizio commerciale.

Come se non bastasse tale obbligo, scatterebbe dal 1 luglio 2020 anche la possibilità che il cliente possa partecipare all’estrazione dello scontrino per la lotteria a premi predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Per dirla tutta, la fantasia del legislatore per invogliare il cliente a richiedere l’emissione dello scontrino al commerciante, non ha limiti.

Ma tutto questo cosa centra con noi e con l’attività del Centro Acustico?

Come sapete molti Centri Acustici sono dotati di registratore di cassa e, con le nuove disposizioni, si sono affrettati ad adeguarlo.

Le pressioni dei fornitori dei Registratori Telematici sono decisamente aumentate.

A volte anche il commercialista fa sentire la sua voce, stimolandoti con il presunto obbligo di adeguarti.

Mi corre l’obbligo, però,  di fare un po di chiarezza fornendoti alcune informazioni che possono esserti utili a perseguire, da parte mia, il tuo ESCLUSIVO INTERESSE.

Il Centro Acustico non ha l’obbligo di avere o introdurre il Registratore di Cassa se le sue vendite vengono formalizzate con la FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Di per sè, la Fatturazione Elettronica assolve, per sua caratteristica, la trasmissione del venduto all’Agenzia delle Entrate.

Per cui puoi evitarti i costi di acquisto, di manutenzione e di gestione e di adeguamento del tuo REGISTRATORE TELEMATICO.

Ma prevengo alcune obiezioni che puoi farmi:

  • Se il cliente mi chiede lo scontrino per partecipare alla lotteria?
  • Ma devo fare la fattura anche quando vendo un blister di pile?
  • Ma posso stampare la fattura in un formato stampa ridotto che non sia il formato A4 ?
  • Posso non produrre la stampa della fattura o dello scontrino?

PRIMO PUNTO: La famigerata lotteria pensata dagli stimolatori del gioco, l’ha pensata bene per agevolare i fornitori dei registratori telematici, ma anche per stimolare i clienti a richiedere l’emissione dello scontrino.

Ma tornando a noi, la vendita dei nostri prodotti da banco hanno le caratteristiche per essere oggetto di partecipazione alla lotteria?

Le indicazioni riportate dall’Agenzia delle Entrate non sono chiare fino in fondo e sono oggetto di continue revisioni. Sembrerebbe che gli scontrini che riportano prodotti soggetti ad agevolazione iva ( 4% ) e quindi detraibili, potranno o non potranno avere i requisiti di partecipazione alla lotteria.

Il condizionale è d’obbligo, ma se così fosse, sparirebbe l’opportunità di dotarsi del REGISTRATORE TELEMATICO, per consentire al tuo cliente di partecipare alla lotteria.

Ma ad oggi non è chiaro sapere se il codice fiscale esclude il codice lotteria o se possono essere presenti entrambi sullo scontrino, al fine di una detrazione e contemporaneamente partecipare all’estrazione.

Purtroppo bisogna attendere.

Questa piccola particolarità potrebbe fare la differenza.

Vederemo.

SECONDO PUNTO: Solitamente per la vendita veloce di prodotti, in particolare da banco per i clienti frettolosi, l’emissione della fattura con il nostro lettore ottico velocizza l’operazione.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di produrre la fattura elettronica semplificata per importi minori di 400 euro.

Questo vuol dire che per emettere una fattura semplificata per importi minori di 400 euro i campi obbligatori si riducono al codice fiscale, al nome e cognome del cliente.

Con il prossimo aggiornamento Audilan ti consentirà di emettere la fattura semplificata per importi inferiori a 400 euro.

In questo caso con pochi click emetti e stampi la fattura già elettronica da consegnare al tuo cliente.

TERZO PUNTO: La fattura prevede la possibilità di essere stampata su un foglio ridotto A5 o A6, cioè con dimensioni ridotte.

L’unico requisito, in questo caso il software lo consente, è quello di poterti dotare di una piccola stampantina predisposta per la stampa del formato A4 – A5 – A6.

Ci sono stampanti molto versatili in commercio che assolvono egregiamente a questa necessità con pochi euro. Questo potrebbe essere il mio suggerimento.

Stampante da banco

QUARTO PUNTO: Con l’obbligo dell’emissione della fattura e dello scontrino elettronico, ( dal 1/7/2020 si chiamerà documento commerciale ) non c’è più l’obbligo da parte del cliente di mostrare l’acquisto all’uscita del negozio, in caso di controllo.

Questo potrebbe tra l’altro evitare l’uso della stampante e/o della carta per questa particolare operazione commerciale.

Rimane altresì l’obbligo da parte dell’esercente di produrre il documento SOLO SE il cliente lo richiede.

Un cordiale saluto e a presto per il prossimo nostro aggiornamento.

Riferimenti

Corrispettivi telematici

Proroga lotteria